Si tratta di una fase autonoma, perché distinta, rispetto a quella cognitiva, ma, di solito, ad essa conseguente, perché la forza esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali dipende dalla loro irrevocabilità (ex art. 650 c.p.p.), la quale pretende che un giudizio si sia concretizzato con l’esercizio della funzione giurisdizionale, nel rispetto dell’eventuale ricorso al doppio grado di giurisdizione anche di merito (ex art. 648 c.p.p.).
In estrema sintesi, si può affermare che l’esecuzione penale, così come disciplinata nel libro X del codice di rito, comprende l’attuazione di quei provvedimenti, in capo agli organi, di volta in volta, legittimati, diretti all’attuazione del comando sanzionatorio contenuto nel titolo esecutivo.
In relazione all’esecuzione delle pene detentive, l’iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero comporta l’adozione di un ordine di esecuzione, che va consegnato all’interessato, con il quale si dispone la carcerazione del condannato (ex art. 656, co. 1, c.p.p.)
In contemporanea all’ordine, l’ufficio del pubblico ministero emette il decreto di sospensione della stessa esecuzione ogni volta che la pena detentiva, anche se costituisca residuo di maggior pena, non risulti superiore a tre anni o quattro, nell’ipotesi di detenzione domiciliare, oppure sei, se si tratti di condannato tossicodipendente o alcool-dipendente nei confronti del quale, in ragione di questo stato, si possono applicare particolari misure alternative di esecuzione.
L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio (ex art. 656, co. 5, c.p.p.).
Il meccanismo sospensivo è giustificato dall’esigenza di evitare il transito per l’istituto penitenziario nei confronti di quei condannati che si trovano nelle condizioni per poter ottenere dal tribunale di sorveglianza la concessione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, detenzione domiciliare speciale).