Il d. lgs. 150/2022 disciplina anche nel dettaglio le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (artt. 53-58), che vengono svolti da almeno due mediatori e comprendono, oltre alla mediazione tra autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico autore-vittima. Si prevede che, dopo i colloqui preliminari (di carattere informativo e funzionali a verificare la fattibilità dei programmi), i programmi di giustizia riparativa si svolgano mediante incontri – cui gli interessati partecipano personalmente – in spazi e luoghi adeguati ad assicurare riservatezza e indipendenza
L’obiettivo del programma è, dunque, quello di ottenere un esito riparativo che può essere simbolico, e quindi consistente in dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi, oppure materiale, come il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
Il d. lgs. introduce inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla formazione dei mediatori e ai requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60), nonché ai «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67), prevedendo che spetti al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa e soprattutto disponendo l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa (presso gli enti locali), che dovranno assicurare livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, avvalendosi di mediatori esperti dell’ente locale, ovvero di enti del terzo settore, o ancora stipulando contratti di appalto o convenzioni.
Al termine del programma è trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione, redatta dal
mediatore e contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. All’autorità giudiziaria sono inoltre comunicate la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.
È infine previsto che l’autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza, anche ai fini di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), con la precisazione che la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.
Al termine del programma viene trasmessa al giudice procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto, oltreché la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell’esito riparativo; in questi ultimi casi, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Se, invece, il programma si è concluso con un esito riparativo, il giudice lo valuta, oltre ai fini di cui all’art. 133 del Codice penale, anche: 1) come circostanza attenuante di cui all’articolo 62 comma primo, n. 6, il quale prevede una diminuzione di pena per «aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito riparativo»; 2) come remissione tacita di querela ai sensi dell’articolo 152 comma 2, n. 2 c.p.; 3) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., il quale dispone che, qualora il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.
5 Comments
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