Una delle più importanti linee di intervento della riforma del sistema penale, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è rappresentata da una significativa estensione del regime di procedibilità a querela, in rapporto a centrali figure di reato contro la persona e contro il patrimonio.

La permanenza o meno dell’illecito nella sfera del processo penale viene a dipendere, infatti, da una manifestazione di volontà della persona offesa, che si mostri tempestivamente ed effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria.

l’estensione del regime di procedibilità a querela si inserisce, nella riforma Cartabia, in un disegno più complesso, volto non solo a deflazionare il processo riducendo il numero dei procedimenti – in corrispondenza di quelli non avviati per mancata presentazione della querela –, ma anche a valorizzare condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa all’esito punitivo: il nuovo art. 152, co. 3. n. 2 c.p. (inserito dall’art. 1, co. 1. Lett. h) d.lgs. n. 150/2022) individua, infatti, una nuova ipotesi di remissione tacita della querela allorché “il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo”.

Si estende, in tal modo, l’area della procedibilità a querela valorizzando cause di estinzione del reato – come la remissione della querela e le condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.

Vengono così incentivate, rispetto a determinati reati di non particolare gravità e caratterizzati da conflittualità interpersonale, quali tipicamente sono quelli contro la persona e contro il patrimonio, forme alternative di definizione del procedimento penale vantaggiose per tutti.

Il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni:

Quanto ai delitti contro la persona, si tratta dei seguenti:

  1. lesioni personali stradali gravi o gravissime, limitatamente all’ipotesi non aggravata di cui all’art. 590-bis, co. 1 c.p. (viene così recepito il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che aveva sollecitato il legislatore a rimeditare il regime di procedibilità d’ufficio previsto per tutte le ipotesi, di diverso disvalore, previste dall’art. 590-bis c.p.);
  2. lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni). Risulta così in modo corrispondente ampliata la competenza del giudice di pace, che in base all’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 interessa il delitto di cui all’art. 582 c.p. “limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma, perseguibili a querela di parte”. Va segnalato, a questo proposito, un difetto di coordinamento (emendabile in sede di decreto correttivo: la delega è esercitabile entro il 2025): il citato art. 4 non è stato modificato e continua a riferirsi ancora al secondo comma dell’art. 582 c.p., che non individua più ipotesi procedibili a querela, bensì le sole ipotesi procedibili d’ufficio. Sembra ad ogni modo indubbio che tanto le ‘vecchie’ quanto le nuove ipotesi di lesioni personali, rese procedibili a querela, siano attratte nella competenza del giudice di pace e, pertanto, soggette alle pene non detentive previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000. Ne consegue, a fronte di una sopravvenuta lex mitior di carattere non solo processuale, ma anche sostanziale, l’applicabilità dell’art. 2, co. 4 c.p. e, pertanto, delle più miti pene previste dal sistema del giudice di pace anche quando il reato, commesso prima del 30 dicembre 2022, sia giudicato da un giudice diverso. Il giudice che procede non deve pertanto, a nostro avviso, dichiararsi incompetente, trovando applicazione quanto disposto dall’art. 63, co. 1 (e, per analogia, dall’art. 64, co. 2) d.lgs. n. 274/2000;
  3. sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p., limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma che, essendo punita con la reclusione pari nel minimo a sei mesi, è riferibile anche a fatti di assai ridotto disvalore (come nel caso dei c.d. sequestri lampo);
  4.  violenza privata (art. 610 c.p.), limitatamente all’ipotesi non aggravata prevista dal primo comma.
  5. minaccia (art. 612 c.p.): riformulando gli artt. 612 e 623-ter c.p. sono stati ridotti i casi di procedibilità d’ufficio oggi previsti per il delitto di minaccia; diventa procedibile a querela la minaccia grave commessa da persona cui sia contestata la recidiva;
  6. violazione di domicilio (art. 614 c.p.): diventa procedibile a querela l’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (ad es., forzando una serratura o rompendo il vetro di una finestra).

Quanto, poi, ai reati contro il patrimonio, si tratta dei seguenti delitti:

  1. furto (art. 624 c.p.): oggi il furto è procedibile d’ufficio se il danno patrimoniale è di rilevante gravità e, inoltre, in tutte le ipotesi in cui ricorra una delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p. Il numero delle aggravanti, e la facilità con le quali di fatto vengono contestate (es., mezzo fraudolento, destrezza, esposizione alla pubblica fede, ecc.), fa sì che, in un rilevante numero di casi, il delitto sia procedibile d’ufficio, anche quando ha ad oggetto fatti bagatellari (ad es., il furto in supermercato per bisogno, di beni del valore di pochi euro), che la persona offesa non ha interesse a che siano perseguiti. Il d.lgs. n. 150/2022 rende ora procedibile a querela il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) – che ben può e potrà essere risarcito, con remissione della querela ed estinzione del reato – e tutte le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle, aventi una dimensione pubblicistica, previste dal n. 7 (con l’importante eccezione dell’esposizione alla pubblica fede) e dal n. 7 bis (furto di componenti metalliche o altro materiale, come ad es. il rame, sottratto a infrastrutture destinate a erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici). La generale previsione del regime di procedibilità a querela del furto rappresenta una storica svolta, rispetto all’originaria impostazione del codice Rocco, che completa con coraggio un percorso avviato, più timidamente, da precedenti riforme. Di conseguenza, il legislatore ha opportunamente modificato la sola rubrica dell’art. 626 da “furti punibili a querela dell’offeso” (si tratta, ora, della normalità dei casi) a “furti minori” (espressione mutuata dalla dottrina);
  2. turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 c.p.): il delitto viene reso procedibile a querela, con una scelta ragionevole se si considera che è punito meno severamente di quello di invasione di terreni o edifici, nell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 633, co. 1 c.p., che è procedibile a querela;
  3. danneggiamento (art. 635 c.p.): viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d’ufficio è mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. Per un difetto di coordinamento, resta procedibile d’ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre, come si è detto, il più grave reato di furto (ad es., dell’auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela. Questo esito, di dubbia ragionevolezza, potrà essere emendato dal legislatore, in sede di decreto correttivo della riforma, sempre che una questione di legittimità costituzionale fondata sull’art. 3 Cost. non venga presentata e accolta prima dalla Corte costituzionale ;
  4. truffa, frode informatica e appropriazione indebita (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.): diventano procedibili a querela le ipotesi, ora procedibili d’ufficio, in cui ricorrano l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) ovvero la recidiva, nei casi in cui integra un’aggravante ad effetto speciale.

Come già in occasione di precedenti riforme, che hanno esteso il regime della procedibilità a querela, il legislatore si è fatto carico della disciplina transitoria con apposite disposizioni, contenute nell’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. Tale disciplina transitoria presuppone un quadro del diritto vivente da tempo consolidato nel ritenere che le modifiche del regime di procedibilità siano riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p. Ciò sul presupposto che la querela è istituto di “natura mista, sostanziale e processuale…, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità”

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