La cd. Riforma Cartabia del processo penale, con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo dei principi in essa enunciati, ha ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e regolamentato sino ad oggi dalla L. n. 689/81.

Le quattro pene sostitutive regolamentate dalla riforma Cartabia dunque sono la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria, tutte affiancate dall’aggettivo “sostitutivo” fin dal titolo delle disposizioni ad esse dedicate

le pene sostitutive diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in fase di decreto penale di condanna) mentre alle misure alternative alla detenzione può accedersi solo in fase esecutiva a seguito della sospensione dell’esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, cosicchè solo in fase esecutiva sarà possibile accedere alla misura, decisamente più favorevole in quanto non paracarceraria e più rispondente alla ratio del finalismo rieducativo della pena, dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Quanto ai limiti oggettivi: il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., quando ritiene di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater.

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